⚠️protocollo 14.03 2020 .art 2 ingresso in azienda ⚠️
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Covid-19: tutte le regole che le aziende aperte devono rispettare
Dalle modalità d'ingresso alla definizione di misure di sicurezza per proteggere i dati, passando per la gestione di una persona sintomatica in azienda, i punti salienti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
2 giorni faNicola NutiAmministratore Inprivacy S.r.l.
Monica PeregoIngegnere
Chiara PontiAvvocato, Privacy Specialist
Sottoscritto il 14 marzo 2020, il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" intende garantire la tutela della salute e le condizioni di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute.
Si tratta di un Protocollo di intesa tra le parti sociali, in attuazione della misura di cui all'art. 1, comma I, numero 9, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - DPCM dell'11 marzo 2020, che - in relazione alle attività produttive e professionali - raccomanda accordi tra organizzazioni datoriali e sindacati.
Esaminiamo di seguito i punti salienti del Protocollo che hanno aspetti afferenti alla privacy.
Indice degli argomenti
Le fonti
Il DPCM dell'11 marzo, all'allegato 1 elenca una serie di attività di "commercio al dettaglio" che restano aperte, elenco - suddiviso per codici ATECO - che è in coordinamento con quello successivo afferente al DPCM siglato in data 22 marzo 2020. Sostanzialmente nel prevedere "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
Sostanzialmente, "molte" attività restano aperte, ivi comprese le annesse filiere, purché rientrino nei servizi essenziali o siano attività professionali caratterizzate da motivi di necessità ed urgenza.
Il Protocollo di intesa che di seguito commenteremo con riferimento a quei punti di pertinenza privacy, viene anche richiamato dal Decreto n. 34 del 21 marzo 2020 emanato dalla Regione Piemonte il quale, al punto 17, nell'ordinare la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, consente «...i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell'ambito delle strutture pubbliche e private [...], garantendo il rispetto delle misure previste dall'accordo Governo-Parti Sociali del 14.03.2020.»
Ciò premesso, ci focalizziamo sui punti 2, 3, 8, 10 ed 11 di cui al Protocollo in commento.
Modalità di ingresso in azienda
Questo punto fornisce delle "linee guida" in ordine all'accesso nei locali aziendali di quelle attività rimaste aperte. Si tratta di mere raccomandazioni che dovrebbero essere rilasciate, per non incorrere in eventuali problematiche civilistiche e di sicurezza in ambito juslavoristico, dal medico competente al titolare (datore di lavoro) definendo, a seconda dell'organizzazione, il protocollo sanitario più adeguato, quindi, impattante sul trattamento dati personali.
Per precisione, al primo punto in elenco, viene citato il "medico curante"; è evidente che costui sarà la figura deputata ad impartire giuste indicazioni quando, il personale dipendente recatosi al lavoro, prima di accedere ai locali aziendali, «potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - omissis - saranno momentaneamente isolate [...], ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni».
Ma non è tutto, dal momento che gli scenari potrebbero essere svariati, ne citiamo altri due, che riguardano i fornitori, e gli avventori/clienti
Circa i fornitori riteniamo che la rilevazione della temperatura non andrebbe mai fatta, a meno che non vi siano disposizioni insite nei processi produttivi dell'organizzazione, che suggeriscono di rilevarla sempre.
Circa il personale avventizio o i clienti consigliamo di valutare sulla base delle tipologie dell'Organizzazione.
Ad esempio, in un'officina di veicoli industriali, sarà opportuno misurare la febbre all'avventore che scende dal veicolo per illustrare il problema per cui necessita manutenzione. A quel punto, si procede secondo quanto stabilito dal medico competente, ad esempio: sotto i 36,9° si può continuare con l'attività, da 37,0 a 37,5 il soggetto andrebbe "isolato" e invitato a contattare immediatamente il suo medico curante per le procedure stabilite dal Ministero della Salute, cui si rinvia.
Se poi, si dovesse riscontrare una temperatura superiore ai 37,5° e così "a salire", il soggetto dovrà essere isolato fino a quando l'ASL o la PP.SS, sulla base dei protocolli sanitari/regionali di competenza, non verranno fisicamente a prelevarlo. Contestualmente, si dovrà allertare il medico competente. Il tutto sarebbe meglio che venisse altresì precisato o richiamato nell'informativa da esporre nei locali aziendali.
Quanto sopra, al fine di rendere edotto e consapevole l'interessato nel senso che la misura "cautelativa" è specificata dalle Autorità per una finalità superiore, id est la salvaguardia degli interessi vitali, come da art. 6, paragrafo lett. d) del Reg. UE 679/2016 - GDPR.
Non solo. In talune Regioni, tra cui la Lombardia, come da Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 si suggerisce il prelevamento della temperatura corporea, "a tappeto".
Sarà opportuno, dunque, fare riferimento sia alla completa ottemperanza - registrando le attività- da parte del titolare del trattamento, al regolamento UE 679/2016, nonché verificare l'Allegato 1 al Provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 [doc. web n. 9058979] (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018) che elenca le tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto, richiamando, per quanto ivi interessa, il punto 5 che recita i "Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8).", oltre il punto 10 secondo cui "Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse".
Il tutto di "concerto" sul protocollo sanitario con il coinvolgimento del RSPP.
Le due note di cui al punto 2, di pertinenza privacy
Di seguito, commentiamo separatamente -per quanto siano connesse tra loro- le due note di cui al Protocollo con riferimento al punto 2.
Nota 1
Occorre premettere che, tutte le misure di prevenzione nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti i quali, a titolo diverso, siano autorizzati ad entrare nel perimetro dell'Organizzazione (volontari, corrieri, autisti, manutentori, ecc.), devono essere definite in un documento. Questo dovrà essere allegato al documento di valutazione del rischio biologico coronavirus ad hoc predisposto, come richiesto dall'art. 17 comma I, lett. a) del D.lgs 81/2008. Tale documento riporta le firme tutte e rispettivamente del datore di lavoro, del medico competente, del Rspp e del Rsl, quest'ultimo per presa visione.
In particolare, le misure di prevenzione, che possono non limitarsi al rilevamento della temperatura corporea all'ingresso nell'organizzazione, come indicato nel protocollo e sopra anticipato, sono definite esclusivamente dal medico competente di concerto con il Rspp.
D'altra parte, dallo stesso documento di valutazione del rischio biologico (DVR) come da comunicazione dell'INL - avente per oggetto "adempimenti datoriali - valutazione rischio emergenza Coronavirus" del 13 marzo 2020 - è chiaro che i parametri fisiologici dei lavoratori da rilevare, non siano solo la temperatura corporea, bensì tutti quelli che il medico competente definisce opportuni, sulla base della valutazione emergenza COVID-19.
Tali misure, con il precipuo obiettivo di ridurre il possibile rischio biologico portato dal singolo interessato, devono essere documentate e portate a conoscenza dei soggetti coinvolti nella loro applicazione.
"La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente, ove ci sia l'applicazione dell'art 4 par 1 del Reg Ue 2016/679"
Quanto riportato nella nota potrebbe non riguardare la sola misura della temperatura corporea, ma la rilevazione anche di altri parametri, sulla base delle indicazioni provenienti dal Medico Competente.
Inoltre, anche la rilevazione della temperatura potrebbe avere una frequenza maggiore di quella giornaliera.k here to edit...
. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza.
Per quanto previsto, l'informativa può essere fornita anche oralmente. É preferibile comunque redigerla in forma scritta apponendola, se possibile, in un'area posta antecedentemente a quella destinata alla rilevazione dei parametri fisiologici.
Per quanto riguarda i lavoratori (e non gli esterni), l'informativa potrebbe anche non essere necessaria nel caso in cui quella fornita al dipendente, all'atto dell'assunzione specificava chiaramente tra le finalità, in modo dettagliato, anche quelle della raccolta dati ai fini della valutazione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza del lavoratore stesso. Ovviamente, una informativa predisposta ad hoc è sicuramente la soluzione più adeguata.
I contenuti specifici da considerare sono:
- introdurre in premessa, che la raccolta dei dati è finalizzata all'emergenza COVID-19 per tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono nel perimetro dell'Azienda, sulla base dei protocolli e della normativa nazionale/regionale e della valutazione del rischio biologico come riportato nell'ultima versione del DVR;
- tra le basi giuridiche che rendono legittimo il trattamento occorre considerare anche l'art. 9 par. 2, lett. b) protezione sociale, e lett. f) l'interesse pubblico rilevante nonché l'art. 6 par. 1, lett. c) obbligo di legge (ex art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e lett. d) concernente la salvaguardia dell'interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare, oltre alle persone fisiche tra cui i visitatori. Sulla base di ciò, non va richiesto consenso alcuno;
- per i tempi di conservazione non limitarsi a "termine dello stato di emergenza", ma fare riferimento anche alla casistica che i dati potranno anche essere conservati sulla base delle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute o dalla ATS o da altro organo deputato per eventuali indagini epidemiologiche;
- circa la comunicazione dei dati, occorre anche indicare che, su richiesta delle autorità, gli stessi potranno essere trasmessi ad altri soggetti autorizzati tra cui, a titolo di esempio, il Ministero della Salute, l'ATS altro organo deputato per eventuali indagini epidemiologiche.
- quale conseguenza del mancato conferimento dei dati si deve specificare l'impossibilità di accedere nei locali aziendali;
- circa la sottoscrizione dell'informativa, infine, valutare se non sia più che altro un passaggio burocratico, fine a sé stesso.
Ci pare non banale rammentare che, ovviamente, in presenza di un nuovo trattamento dovrà essere aggiornato sia il registro dell'attività dei trattamenti che l'analisi dei rischi-DPIA.
- Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.
In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento (raccolta dei dati e loro conservazione) e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
Le misure organizzative devono prevedere:
- l'individuazione delle funzioni incaricate della raccolta (si veda quanto indicato al punto 1) e quelli incaricati della conservazione suggerendo di fare ricorso all'RSPP o al Referente della protezione dei dati, ove presente;
- le istruzioni con previsione del luogo di conservazione dei dati e le modalità per prevenirne un accesso non autorizzato. Ma, più in generale, le istruzioni devono prevedere anche altri aspetti quali quelle identificate al punto 1, oltre alla gestione del lavoratore per il quale deve essere previsto un isolamento temporaneo (vedi punto 4). Le istruzioni, infine, devono prevedere a quali soggetti rilevare la temperatura oltre ai lavoratori, come sopra detto. L'Organizzazione, naturalmente, deve essere in grado di garantire l'applicazione delle misure (ad esempio adeguata distanza nel corso della rilevazione dei parametri fisiologici); in caso contrario le misure non sono applicabili.
Inoltre, tali misure - come peraltro indicato nel succitato documento INL - devono "essere basate sul contesto aziendale e sul profilo del lavoratore".
- In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
La nota 1, a questo punto (4), dà per scontato che il lavoratore comunichi, in maniera spontanea, di aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19. Ciò ovviamente deve essere oggetto di una comunicazione aziendale nella quale si raccomandi ai lavoratori (e talvolta per i visitatori, anche se più complesso da gestire) una maggiore consapevolezza e senso di responsabilità, anche nell'effettuare tali comunicazioni. Inoltre, i lavoratori stessi dovrebbero essere "responsabilizzati" nel comunicare, in loro interesse e di quello dei colleghi, se dovessero manifestare sintomi o financo fossero risultati positivi al Covid-19.
Ancora, devono essere previste delle misure organizzative quali:
- azioni da mettere in atto nel caso in cui si rilevi una persona (anche un visitatore) i cui parametri fisiologici non corrispondessero a quelli ritenuti idonei dal medico competente sia in fase di rilevazione, sia in altri momenti della giornata lavorativa. Al riguardo, le misure devono prevedere, in quale luogo deve essere accolta la persona e come successivamente questo luogo debba essere sanificato, quali autorità allertare, e così via (si veda punto 11 del protocollo);
- di concerto con il medico competente devono essere definite le misure da mettere in atto nel caso di comunicazione, da parte del lavoratore, che ha avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19. Qualora, anche costui dovesse risultare positivo e ciò fosse stato rilevato fuori dal contesto aziendale. A tal proposito, si tenga conto della contestazione mossa da un'Azienda, ad un lavoratore, per aver omesso «...nell'ultimo mese ... di essere stato a stretto contatto con una persona che aveva manifestato tutti i sintomi da Covid-19: febbre, stanchezza e tosse secca» come segnalato da un articolo su La Stampa, versione on-line del 22 marzo 2020; (si veda anche quanto riportato nel punto 11 del protocollo);
- individuazione di figure la cui mancanza renderebbe impossibile l'attività aziendale; a titolo di esempio: numero minimo di addetti all'emergenza (figure chiave dotate di specifiche autorizzazioni o patentini, ecc.).[1]
Nota 2
Questa riguarda la dichiarazione, circolata sin dai primi giorni da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, che attesta "... la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19". Anche in questo caso, si richiede che l'acquisizione di tali dati avvenga nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dati, il che implica:
- la predisposizione di una informativa i cui contenuti richiamano, in gran parte quelli previsti dalla nota 1;
- i dati da raccogliere debbono rispettare il principio della minimizzazione dovendo peraltro essere definite le misure da adottare qualora l'interessato risponda, in modo positivo, ai due quesiti richiesti.
Tali misure dovrebbero anche in questo caso essere concordate con il Medico Competente e l'RSPP.
Queste due informative, con tutta evidenza, possono essere integrate dal momento che presentano molti punti in comune.
Modalità di accesso dei fornitori esterni
Il punto, ora in commento, tratta delle modalità di accesso ai fornitori di cui, in gran parte, si è già detto nel commento del punto 2. Qui basti precisare che, dovendo regolamentare la necessità di procedure relative all'ingresso e all'uscita dei mezzi di trasporto nel perimetro aziendale dei fornitori, occorre individuare quali tra questi si annoverino. Ad esempio, gli autisti, i fornitori di servizi quali pulizie e manutenzione, nonché le imprese appaltatrici che stanno operando in quei cantieri, di cui ordinanze contingibili ed urgenti.
L'impatto privacy di questo punto, riteniamo essere molto limitato; in ogni caso, riconducibile a quanto già detto.
Organizzazione aziendale
Con riferimento a questo punto, ci limitiamo a un focus limitatamente allo smart working poiché, tra le ipotesi considerate, questo è l'unico impattante sul fronte privacy, per cui ci soffermiamo sottolineando che il protocollo, al quarto punto elenco, invita a: "utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza [...], anche in deroga".
In richiamo a quanto già scritto in proposito, giova qui ribadire, per sommi capi che lo smart working, attivato in questo momento di emergenza, non darà diritto dopo di proseguire con la medesima modalità, salvo diversi accordi/intendimenti che l'Organizzazione intenda assumere nei confronti del singolo lavoratore.
Dal punto di vista procedurale, l'attivazione - pur nel rispetto delle doverose comunicazioni tra cui l'Inail - è più snella rispetto a quella, più rigida e macchinosa, prevista dagli artt. 18 e ss della Legge 81/2017 in disciplina del "lavoro agile".
Rammentiamo l'importanza delle procedure/linee guida/istruzioni che disciplinino le modalità con cui agire in smart working, anche lato sicurezza delle informazioni.
Da ultimo, una considerazione di carattere juslavoristico non trascurabile, lo smart working di oggi, che per il divieto di uscire sarebbe da doversi qualificare come telelavoro (in quanto la postazione è sempre da casa), non può essere rifiutato dal singolo lavoratore. In caso contrario, il dipendente dovrà avvalersi di ferie, con quanto di conseguenza.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Il punto in questione, come al precedente e per la stessa motivazione, verrà analizzato solo in relazione all'aspetto concernente la formazione.
In pratica, il Protocollo introduce la possibilità, che peraltro vi è sempre stata, di svolgere la formazione a distanza grazie all'utilizzo di piattaforme ad hoc o di quelle rese disponibili dai propri fornitori.
Nel caso in cui l'Organizzazione non fosse preparata a questa evenienza, dovranno essere valutati e regolamentati alcuni aspetti come ad esempio, regole di non copiatura e consultazione testi durante il test.
Per fare questo, alcune alternative sono prospettabili.
- Un tempo limitato per rispondere all'esame
- Un set di domande orali
In ogni caso, dovrà essere verificata la presenza costante dei discenti anche stimolandoli con domande o suscitando domande. Questo perché, per non appesantire la banda, si potrebbe richiedere di togliere il video.
Va segnalato, infine, che se da un lato vi è una deroga ad utilizzare lavoratori che non hanno effettuato l'aggiornamento nei tempi previsti, dall'altro ciò non apre la possibilità ad utilizzare coloro che non hanno fatto la formazione di base (come ad esempio affidare un carrello, ad un carrellista non formato)
Gestione di una persona sintomatica in azienda
Il punto 11 fornisce alcune indicazioni dalle quali possiamo ricavare interessanti considerazioni sull'attivazione del cosiddetti Team Crisi.
Si tratta di indicazioni nel caso in cui un collaboratore presenti sintomi collegabili alla patologia del Covid-19 nonché l'iter che l'organizzazione deve avviare con l'Autorità Sanitaria nel caso in cui si rilevasse un lavoratore positivo al coronavirus.
Per mettere in atto tali misure è necessario che l'organizzazione:
- abbia comunicato al personale l'obbligo di segnalare sintomi riconducibili alla patologia nel caso in cui questi non venissero rilevati in Azienda;
- abbia definito le misure da mettere in atto, come già rilevato nella nota del punto 4;
- abbia un sistema atto a rilevare quali siano stati i contatti stretti tra il lavoratore e gli altri, risalendo ad un arco temporale dei 14 gg precedenti.
Tale dato non è espressamente richiesto dal Protocollo in disamina, ma è presumibile dal tempo di incubazione del virus.
Volendo fare un focus sul Team Crisi -purtroppo ancora patrimonio di troppe poche organizzazioni nella nostra realtà produttiva, dal momento che la maggior parte delle Aziende italiane sono annoverabili tra microimprese (di 1-5 addetti) tali da non potersi neanche permettere un team privacy, figuriamoci un Comitato di Crisi - ad oggi, ne abbiamo nel panorama delle organizzazioni nazionali di tre tipi:
- La grossa impresa o la PA - e nemmeno tutte, ad esempio molto dipende anche dalle dimensioni del singolo Comune- le quali hanno risorse e competenze per lo sviluppo ed il mantenimento del Team.
- La piccola e media impresa ove il Team può essere composto, nella migliore dell'ipotesi, da un consulente/DPO (ove nominato) e basta, a tutto concedere da un Referente interno.
- La microimpresa dove esiste il consulente, ed in rarissimi casi il DPO, e nulla di più. In queste ipotesi, forse la maggior parte, il consulente è... il Team.
In situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo ora, per la quale difficilmente è stato previsto un by design, si può sicuramente interagire con il by default, al fine di coadiuvare tutti gli operatori sanitari interni ed esterni.
La liceità del trattamento per interessi vitali, non deve tuttavia generare "rischi" ulteriori di violazione dati oppure consentire indebite "profilazioni" che potrebbero in futuro ledere i diritti degli interessati, in maniera irreversibile ed intollerabile.
Uno dei problemi, sicuramente, è dato dal fatto che il Team privacy, dopo aver coadiuvato le funzioni sanitarie, dovrà ben definire il "campo di applicazione, le finalità nonché agire sui mezzi e sulla formazione del personale"
Rammentiamo che per finalità intendiamo «l'essere rivolto a uno scopo, a un fine prefissato, e per il Reg UE: la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali».
Per mezzi intendiamo invece «strumenti, risorse, processi, capacità per il raggiungimento dello scopo».
Quanto sopra richiesto dal Protocollo, sta generando una mole di dati personali (ex art 9 del GDPR) "enorme". La loro conservazione non va trascurata. Ad esempio, si potrebbe decidere, quale misura di accountability, di scannerizzare tutto e di dar "fuoco" alle rilevazioni caracee, per limitare eventuali violazioni dei dati (data breach); fermo restando che lo storage sia già passato da una robusta analisi dei rischi. Altrimenti, la carta raccolta e chiusa in un cassetto, con la chiave in carico al consulente/Referente privacy e Titolare del trattamento, sarebbe decisamente preferibile.
Ancora, nel Team Crisi, quale titolare autonomo sarebbe certamente da inserire il medico competente in quanto, il suo operato ha valenza giuridica sia sui protocolli sanitari che per il giudizio di idoneità degli addetti (personale).
Si faccia il caso dell'accesso ai locali di talune organizzazioni come Centri commerciali con all'interno l'area della GDO (punto vendita alimentare), ove per andare a far la spesa si devono fare diverse decine di metri all'interno delle gallerie commerciali, è lì o meglio all'ingresso, che andrà inserito un Presidio per la misurazione della temperatura corporea con tutti gli accorgimenti di cui si è detto, anche ipotizzando "di concerto" con la pubblica sicurezza di far effettuare eventuali verifiche personali "fuori dall'ambiente commerciale" (si vedano le infinte code, peraltro molto ordinate, che quotidianamente vediamo nei servizi televisivi).
Da ultimo, ma non ultimo, è importante che il Team Crisi verbalizzi ogni attività, quale misura di accountability nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 paragrafo 1 lett. d), e paragrafo 2 del citato articolo del Regolamento UE 679/2016 integrando quale procedura di design tutte quelle attività in default dai provvedimenti emessi dal Governo, Ministero della Sanità, Enti Locali, attualmente in vigore
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